L’omessa valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale produce l’illegittimità del provvedimento finale per difetto di motivazione.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3224 del 21 maggio 2010 (Cons. Stato n. 3224/2010)
Il soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sia destinato a produrre effetti diretti, infatti, non solo deve essere destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ma ha pieno diritto di prendere visione degli atti, e ciò in quanto l’istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di instaurazione del contraddittorio, ma quale strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi in cui l’amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 16 giugno 2009 (Cons. Stato n. 3861/2009)
Ancorché sia possibile una teorica differenziazione classificatoria tra il diritto di visione e diritto di accesso, proponibile non in termini di prevalenza o di assorbenza, ma a seconda che il diritto stesso sia legato al riconoscimento della qualità di parte in un determinato procedimento ovvero in relazione all’attività amministrativa nel suo complesso, la tutela accordata a tale situazione soggettiva appare unica, tanto se essa si manifesti in sede partecipativa procedimentale quanto se essa attenga alla conoscenza dei documenti amministrativi. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 530 del 12 maggio 1993 (Cons. Stato n. 530/1993)
Il diritto a prendere visione degli atti del procedimento si configura come il medesimo diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 L. 241/1990. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 630 del 9 settembre 1992 (Cons. Stato n. 630/1992)