Il decreto di rigetto della Corte d’Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell’intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio “ex lege” Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione – adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia – privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 28432 del 5 novembre 2019 (Cass. civ. n. 28432/2019)
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione ai sensi dell’art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d’inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28432 del 30 agosto 2018 (Cass. civ. n. 21420/2018)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l’art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione “altresì” al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell’azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell’art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7185 del 21 marzo 2017 (Cass. civ. n. 7185/2017)