Art. 2 – Legge Pinto (l. 89/2001)

(L. 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)

Diritto all'equa riparazione

1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter(1)
2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.(2)
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.
[3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.]

1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter(1)
2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.(2)
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.
[3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.]

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 777, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 55 D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012
(3) Comma abrogato dall’art. 55 D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012

Massime

Le presunzioni “iuris tantum” di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, nel regime anteriore alla novella citata, ha diritto all’indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1142 del 14 gennaio 2022 (Cass. civ. n. 1142/2022)

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, essendo conseguentemente irrilevanti, ove detto termine sia stato rispettato, sia il grado di complessità del giudizio, sia l’avvenuto superamento dei termini previsti dall’ordinamento per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, il quale, pertanto, può sussistere indipendentemente dalla durata irragionevole del procedimento presupposto (così come, al contrario, il diritto all’equo indennizzo può configurarsi nonostante il tempestivo deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento stesso). Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 38471 del 6 dicembre 2021 (Cass. civ. n. 38471/2021)

In tema di equa riparazione, l’ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l’irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l’incapienza dell’attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, “ab origine” o per fatti sopravvenuti, infondate. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 19555 del 8 luglio 2021 (Cass. civ. n. 195555/2021)

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la previsione di cui all’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. “sospensione impropria” in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale ovvero – come nella specie – disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della “complessità”, di cui all’art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 17686 del 21 giugno 2021 (Cass. civ. n. 17686/2021)

In tema di equa riparazione “ex lege” Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell’indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del “patema d’animo” sofferto a causa e per effetto dell’irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c.  (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7041 del 12 marzo 2021 (Cass. civ. n. 7041/2021)

In tema di equa riparazione, l’art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001 (a mente del quale, “ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa”) deve interpretarsi – anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU – nel senso che non si tiene conto del periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, così come non rientra nel perimetro della norma il periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio al primo grado per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio, atteso che la finalità della disciplina del diritto all’equa riparazione si sostanzia nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo attribuibile a disfunzioni dell’apparato statuale. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29708 del 29 dicembre 202o (Cass. civ. n. 29708/202o)

In materia di equa riparazione, l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni “iuris tantum” di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui il caso della perenzione del processo amministrativo, in presenza delle quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova “completa” da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte; la valutazione dell’idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento delle presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un’indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 28378 del 11 dicembre 202o (Cass. civ. n. 28378/202o)

In tema di equa riparazione, va escluso dalla durata del processo presupposto il periodo in cui esso resta sospeso ex art. 225, comma 2, c.p.c., atteso, per un verso, che l’ampia previsione dell’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui non si tiene conto, ai fini del computo della durata, “del tempo in cui il processo è sospeso”, include non solo l’ipotesi di cui all’art. 295 c.p.c., ma anche tutte le altre ipotesi di sospensione, compresa quella conseguente alla proposizione del giudizio di falso in via incidentale, che si pone, rispetto al processo principale, in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile all’area della sospensione necessaria; e considerato, per altro verso, che la querela di falso, sebbene proposta in via incidentale, dà pur sempre luogo ad un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio principale, che deve a propria volta svolgersi nel rispetto del principio della ragionevole durata, la cui violazione, nel concorso degli ulteriori presupposti, può comportare il riconoscimento di uno specifico indennizzo. (Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 16328 del 30 luglio 202o (Cass. civ. n. 16328/202o)

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della l. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri; ne consegue che una volta accertata e determinata l’entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. (Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 7034 del 12 marzo 202o (Cass. civ. n. 7034/202o)

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo e, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell’entrata in vigore dalla l. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni “iuris tantum” di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla stessa l. n. 208 del 2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa.  (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32992 del 13 dicembre 2019 (Cass. civ. n. 32992/2019)

La nozione di contumacia, rilevante ai fini dell’operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001, non si applica ai fini del calcolo della durata del processo penale fissata dall’art. 2, comma 2-bis, della stessa legge, posto che la limitazione del riferimento alla sola contumacia civile contenuto nella suddetta norma trova conforto, oltre che nella terminologia impiegata dal legislatore (“contumacia della parte”), nella diversità della natura e della disciplina della contumacia nel processo civile e in quello penale. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32992 del 13 dicembre 2019 (Cass. civ. n. 32992/2019)

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89 del 2001, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura, che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27782 del 30 ottobre 2019 (Cass. civ. n. 27782/2019)

In relazione all’irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e non soggetti all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo.  Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21709 del 26 agosto 2019 (Cass. civ. n. 21709/2019)

In tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della l. n. 89 del 2001 (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 134 del 2012), il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto. Ne consegue che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l’indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva rigettato la domanda subordinando la configurabilità del diritto all’equa riparazione all’assolvimento, da parte del ricorrente, dell’onere di provare specificamente l’entità del danno da irragionevole durata del processo). Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10858 del 7 maggio 2018 (Cass. civ. n. 10858/2018)

La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ma dal superamento della durata processuale ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri di ordine generale fissati dall’art. 2 della l. n. 89 del 2001. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25606 del 27 ottobre 2017 (Cass. civ. n. 25606/2017)

L’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, – secondo cui, ai fini del computo del termine ragionevole di durata, “non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa” – pur se destinato ad essere applicato ai giudizi introdotti successivamente all’11 settembre 2012, esprime un chiaro elemento interpretativo della “ratio” della legge sull’equa riparazione, da ritenersi operante, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario, anche per i processi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore; sicché non può essere addebitato all’amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasi processuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come quello relativo al decorso del termine (nella specie, c.d. “lungo”) per proporre impugnazione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26833 del 22 dicembre 2016 (Cass. civ. n. 26833/2016)

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