Art. 1 – Legge Pinto (l. 89/2001)

(L. 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)

Pronuncia in camera di consiglio

L’articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 375. – (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332;
3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390;
4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonchè quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma”.

L’articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 375. – (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332;
3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390;
4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonchè quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma”.

Massime

In tema di procedimento di cassazione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso può essere adottata con procedura camerale. Difatti, pure se l’art. 375 cod. proc. civ. non richiama espressamente l’ipotesi della improcedibilità del ricorso, questa stessa appare unificata con quella della inammissibilità nell’art. 138 disp. att. (secondo cui “il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell’art. 375 del codice, dispone l’invio al P.M. dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio…”) e non può non ritenersi ricompresa nella previsione del primo comma, n. 1, dello stesso art. 375: sia ove la si affermi prevalente sulla inammissibilità; sia ove la si rapporti ad altre ipotesi di procedura camerale, espressamente previste, come quella della declaratoria di estinzione per rinuncia (primo comma, n.3); sia, infine, ove la si ragguagli alla esperibilità – introdotta dalla modifica dell’art. 375 citato per effetto dell’art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89 – della procedura camerale nei casi (attinenti al merito della controversia propriamente detto) di manifesta fondatezza o infondatezza dei ricorsi, non rilevando, per essi, la forma del provvedimento conclusivo (sentenza e non ordinanza), che non viene ad incidere sulla scelta del rito. Cassazione civile, Sez. TRI, ordinanza n. 288 del 11 gennaio 2006 (Cass. civ. n. 288/2006)

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