Art. 6 – Legge Mediazione

(D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)

Durata

Art. 6 - legge mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.(2)
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.(1)

Art. 6 - Legge Mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.(2)
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.(1)

Note

(1) Il presente comma  è stato da ultimo così sostituito dall’art. 84, D.L. 21.06.2013, n. 69 con decorrenza dal 21.08.2013
(2) La parola “quattro” contenuta nel presente comma è stata così sostituita dalla parola “tre” dall’art. 84, comma 1, lett. f), D.L. 21.06.2013 , n. 69 con decorrenza dal 22.06.2013

Istituti giuridici

Novità giuridiche