Art. 77 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Integrazione del canone

Art. 77 - legge equo canone

(1)L’integrazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo.

Art. 77 - Legge Equo Canone

(1)L’integrazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente alle locazioni abitative, dall’art. 14, L.09.12.1998, n. 431

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