Art. 68 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Aumenti del canone

Art. 68 - legge equo canone

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all’anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all’anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all’anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Art. 68 - Legge Equo Canone

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all’anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all’anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all’anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Massime

La richiesta del locatore di aumentare o aggiornare il canone di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, anche per effetto di disposizioni successive al regime transitorio previsto dagli artt. 68 e 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392 – quale l’art. 2, comma quarto del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15 – non ha efficacia retroattiva e pertanto non sussiste il diritto agli arretrati, stante l’identità della ratio, volta ad evitare la formazione di situazioni debitorie e la conseguente litigiosità. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6406 del 23 maggio 1999 (Cass. civ. n. 6406/1999)

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, e non anche al risarcimento del maggior danno. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1177 del 15 novembre 2000 (Cass. civ. n. 1177/2000)

 

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