Art. 61 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Acquirente dell'immobile locato

Art. 61 - legge equo canone

La facoltà di recesso nel caso previsto da n. 1) dell’articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto.
Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell’acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l’acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l’immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull’immobile.

Art. 61 - Legge Equo Canone

La facoltà di recesso nel caso previsto da n. 1) dell’articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto.
Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell’acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l’acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l’immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull’immobile.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente alle locazioni abitative, dall’art. 14, L.09.12.1998, n. 431

Massime

L’intenzione dell’emigrato di rientrare in patria integra come è dato desumere anche dall’art. 61 della legge n. 392 del 1978, ancorchè detta norma consideri espressamente tale situazione al fine della riduzione del termine dall’acquisto dell’immobile (per atto tra vivi) per esercitare la facoltà di recesso, la necessità del locatore di disporre dell’immobile locato in Italia, quale che sia la ragione del rimpatrio tenendo anche conto del diritto, sancito dall’art. 16 della costituzione, di trasferire la propria residenza ove si ritenga opportuno. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1739 del 17 febbraio 1987 (Cass. civ. n. 1739/1987)

In tema di recesso dal contratto di locazione di immobile urbano destinato ad abitazione, per necessità del locatore, l’art.. 61 della legge n.. 392 del 1978, in forza del quale tale facoltà non può essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi due anni dalla data dell’acquisto, riproponendo l’espressione già adoperata dall’art.. 7 della legge 23 maggio 1950 n.. 253, ed innovando rispetto alla previsione di cui all’art.. 2 – quater del decreto legge n.. 236 del 1974 – il quale, stabilendo che la domanda non era “proponibile”, configurava un presupposto processuale – si pone come condizione dell’azione che, per il principio generale dell’economia dei giudizi, può utilmente decorrere in corso di causa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1520 del 5 marzo 1984 (Cass. civ. n. 1520/1984)

L’art. 61 primo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 – secondo cui la facoltà di recesso del locatore nel caso previsto dal n. 1 dell’art. 59 della stessa legge (ossia nel caso in cui il locatore ha necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado) non può essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto – non è applicabile al giudizio avente ad oggetto la cessazione della proroga legale, per urgente ed improrogabile necessità del locatore, in corso al momento dell’entrata in vigore della legge suddetta, poiché l’art. 82 della stessa legge n. 392 del 1978 espressamente stabilisce che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6575 del 20 dicembre 1980 (Cass. civ. n. 6575/1980)

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