Art. 60 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Ripristino del rapporto e risarcimento del danno

Art. 60 - legge equo canone

Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell’immobile non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.
Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta il risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

Art. 60 - Legge Equo Canone

Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell’immobile non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.
Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta il risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente alle locazioni abitative, dall’art. 14, L.09.12.1998, n. 431

Massime

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che gli artt. 31 e 60 legge n. 392/78 pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l’immobile all’uso (nella specie, non abitativo) per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità configurano una forma di responsabilità per inadempimento inquadrabile nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 cod.civ., con la conseguenza che esse non sono applicabili qualora la tardiva destinazione dell’immobile medesimo sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6462 del 18 maggio 2000 (Cass. civ. n. 6462/2000)

Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore che l’art. 60 legge n. 392/78 pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l’immobile all’uso per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento di rilascio, non sono applicabili ove la mancata destinazione dell’immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela, non riconducibili ad un comportamento doloso o colposo del locatore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che il conduttore, avendo successivamente occupato un appartamento di sua proprietà, aveva dimostrato di non avere ulteriore interesse ad occupare l’immobile già condotto in locazione, onde il locatore doveva ritenersi svincolato dall’osservanza della norma richiamata). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6473 del 8 giugno 1995 (Cass. civ. n. 6473/1995)

Presupposto logico-giuridico per l’operatività delle disposizioni dell’art. 60 della legge 27 luglio 1978 n.392 – il quale prevede, per il caso in cui il locatore nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell’immobile non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito, il diritto del conduttore al ripristino del rapporto o al risarcimento del danno, oltre il rimborso e ad equo indennizzo per le spese di trasloco – è che il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione abbia subito, per effetto dell’ingiustificato esercizio dell’azione di recesso da parte del locatore, la perdita della disponibilità dell’immobile prima della cessazione del periodo transitorio di proroga legale della locazione. Ne consegue che non e` invocabile l’adozione dei suddetti provvedimenti restitutori e risarcitori nel caso in cui il conduttore abbia goduto, senza interruzione, dell’intero periodo di durata legale della locazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10418 del 3 dicembre 1994 (Cass. civ. n. 10418/1994)

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