Art. 46 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

ARTICOLO ABROGATO - Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro

Art. 46 - legge equo canone

(1)[Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresì l’art. 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile]

Art. 46 - Legge Equo Canone

(1)[Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresì l’art. 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, come disposto dall’art. 89, L. 26.11. 1990, n. 353

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