In tema di IVA, l’indennità da perdita dell’avviamento commerciale spettante al conduttore dell’immobile alla cessazione del rapporto locativo a norma dell’art. 34 della l. n. 392 del 1978 è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il “nesso diretto” richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l’obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione “ex lege” attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell’avviamento, dall’altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore – in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all’avviamento indotto dall’attività imprenditoriale svolta dal conduttore – su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l’equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale. Cassazione civile, Sez. TRI, sentenza n. 29180 del 12 novembre 2019 (Cass. civ. n. 29180/2019)
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale rileva l’abituale esercizio, nei locali condotti in locazione, di un’attività in forma di impresa con stabile organizzazione aziendale gestita secondo criteri di economicità (ossia al criterio della copertura dei costi con i ricavi di esercizio), non essendo invece necessario l’ulteriore requisito dello scopo di lucro dell’attività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la spettanza dell’indennità di avviamento ad un’associazione esercitante, con stabile organizzazione aziendale, attività di insegnamento ed istruzione offerta al pubblico). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23344 del 19 settembre 2019 (Cass. civ. n. 23344/2019)
In materia di locazione d’immobile ad uso diverso da quello abitativo, la disdetta, da parte del locatore, del contratto di locazione che sia intempestiva per la scadenza contrattuale ivi indicata produce validamente e da subito l’effetto di fare cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva; pertanto, da un lato non elide tale effetto la mera inerzia del locatore, successiva alla scadenza per la quale la disdetta era intempestiva e quand’anche accompagnata dalla mera protrazione della percezione del canone, né, dall’altro lato, per potersene egli valere gli necessita un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso; ne consegue che il locatario che rilasci l’immobile alla scadenza successiva a quella per la quale era stata tardivamente intimata la disdetta non può dirsi, ai fini dell’esclusione del suo diritto all’indennità di avviamento commerciale, avere rilasciato l’immobile per iniziativa unilaterale sua propria ovvero spontanea, ma appunto in dipendenza della disdetta validamente intimata per la scadenza successiva. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 12607 del 22 maggio 2018 (Cass. civ. n. 12607/2018)
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il diritto all’ulteriore indennità per la perdita di avviamento, prevista dall’art. 34, comma 2, della 1. n. 392 del 1978, spetta qualora il locale sia utilizzato per la medesima (o affine) attività commerciale esercitata dal conduttore entro l’anno dalla cessazione del precedente rapporto, termine che decorre non dalla data di cessazione del contratto decisa giudizialmente, ma da quella in cui effettivamente l’immobile è stato rilasciato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13934 del 7 luglio 2016 (Cass. civ. n. 13934/2016)
Per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale (e, di conseguenza, se allo scioglimento del contratto spetti o no al conduttore l’indennità per la perdita dell’avviamento), occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attività ivi esercitate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva qualificato come “professionale” l’attività svolta in un casa di cura privata, in base all’assunto che essa non potesse essere svolta se non con l’ausilio di personale medico). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8558 del 29 maggio 2012 (Cass. civ. n. 8558/2012)
Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell’immobile per finita locazione, non vengono meno l’interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l’accertamento dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell’indennità di avviamento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2082 del 14 febbraio 2012 (Cass. civ. n. 2082/2012)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora il contratto abbia ad oggetto locali comunicanti ma aventi diversa destinazione commerciale (nella specie, magazzino e negozio), e il canone sia unico e indistinto, il locatore non può sottrarsi al pagamento dell’indennità di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, commisurata all’intero canone nell’assunto che solo una parte dell’immobile strutturalmente unitario – al di là delle distinte indicazioni catastali – sia destinato al contatto diretto con il pubblico, spettando la detta indennità quando l’attività che comporti il contatto diretto con il pubblico sia prevalente, e dovendosi commisurare (a stessa, anche in tal caso, all’intero canone e non alla parte di esso riferibile alla sola superficie utilizzata per il contatto diretto con il pubblico. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3592 del 16 febbraio 2010 (Cass. civ. n. 3592/2010)
L’esercizio privato dell’insegnamento va qualificato come attività d’impresa quando sia finalizzato alla realizzazione di un lucro, e sia impartito avvalendosi di un complesso di beni organizzati in forma di azienda. Ne consegue che, ove tale attività sia svolta con queste modalità all’interno di un immobile condotto in locazione, alla cessazione di questa spetterà al conduttore l’indennità per la perdita dell’avviamento prevista dall’art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, e che eventuali clausole contrattuali di rinuncia alla suddetta indennità sono nulle ai sensi dell’art. 79 della medesima legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23557 del 6 novembre 2009 (Cass. civ. n. 23557/2009)
Il versamento dell’indennità di avviamento ex art. 34 L. n. 392/78 – effettuato dal locatore con la riserva di ripeterla nell’ipotesi in cui non risultasse dovuta – vale, di per sé, ad escludere qualsiasi preclusione a proporre domanda di accertamento negativo del diritto al pagamento dell’indennità medesima. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15719 del 11 luglio 2006 (Cass. civ. n. 15719/2006)
L’indennità per perdita di avviamento commerciale, prevista dall’art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 qualora l’immobile sia destinato, da parte del locatore in proprio o di un terzo, all’esercizio della stessa attività o di un’attività affine a quella già esercitata dal conduttore uscente, è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto, mediante l’acquisizione della clientela che al locale affluiva. Ne discende che non sussiste il presupposto per il riconoscimento di tale indennità qualora un locale già adibito ad attività commerciale di vendita al minuto (nella specie, di preziosi) sia nuovamente locato ed adibito, entro l’anno, ad attività di vendita all’ingrosso, poiché la clientela di un esercizio di vendita al minuto non coincide con quella che si rivolge ad un esercizio di vendita all’ingrosso. A tal fine rileva la previsione contrattuale del tipo di attività da insediare nell’immobile, senza che possano assumere rilevanza i mutamenti d’uso successivi, che si verificano ove l’attività di vendita al minuto divenga prevalente sull’altra. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11378 del 16 maggio 2006 (Cass. civ. n. 11378/2006)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare l’esistenza del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto il conduttore istante provi che possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell’organizzazione dell’attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l’immobile adibito a deposito ed esposizione e l’immobile destinato alla vendita. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento in relazione ad un locale adibito ad esposizione di mobili, sul rilievo che non era aperto all’affluenza diretta e immediata del pubblico, che in esso non era autorizzata l’attività di vendita, la quale non risultava neanche provata, in quanto gli scontrini fiscali venivano emessi in altro locale posto di fronte). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14610 del 12 luglio 2005 (Cass. civ. n. 14610/2005)
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale è dovuta ope legis al conduttore uscente ai sensi dell’art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice del merito escluso la perdita dell’avviamento sul rilievo che il conduttore aveva continuato ad esercitare la sua attività in un altro appartamento del medesimo ufficio). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2834 del 26 febbraio 2002 (Cass. civ. n. 2834/2002)
Affinché l’attività di insegnamento o di istruzione possa considerarsi esercitata in forma di impresa, sì da costituire titolo per la percezione dell’indennità di avviamento, non è sufficiente che sia intesa alla realizzazione di un lucro, ma è, altresì, necessario che costituisca il risultato di un’organizzazione aziendale, e cioè di un complesso strumentale di fattori materiali e personali che fungano da supporto indispensabile e non secondario del servizio di istruzione offerto al pubblico. (Nella specie, l’immobile locato era adibito a scuola di danza). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2086 del 13 febbraio 2002 (Cass. civ. n. 2086/2002)
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il rilascio dell’immobile da parte del conduttore a seguito di disdetta ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, non comporta il venir meno del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, ancorché la disdetta intimata dal locatore debba considerarsi inefficace (perché tardiva), atteso che in tale ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al mutuo consenso del locatore e del conduttore in ordine alla cessazione della locazione, costituendo la disdetta, ancorché inefficace, estrinsecazione di una unilaterale iniziativa dello stesso locatore, cui soltanto è imputabile la conclusione del rapporto, a meno che l’acquiescenza del conduttore nasconda in realtà il suo sostanziale, assoluto disinteresse a permanere nell’immobile. (Nella specie la S.C. ha escluso che tale disinteresse potesse dedursi dall’asserita cessazione dell’attività commerciale da parte del conduttore parecchi mesi dopo la disdetta, e non prima di essa). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15091 del 28 novembre 2001 (Cass. civ. n. 15091/2001)
In tema di indennità di avviamento, l’art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978 prevede che l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all’avvenuto pagamento della stessa. La corresponsione dell’indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva e non condiziona la formazione del titolo esecutivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13636 del 5 novembre 2001 (Cass. civ. n. 13636/2001)
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell’immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell’indennità per l’avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1177 del 11 novembre 2000 (Cass. civ. n. 1177/2000)
In tema di contratti di locazione non abitativa venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto successivamente prosegue anche tacitamente fra le parti, viene a nascita un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all’art. 34 circa i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9195 del 1 settembre 1999 (Cass. civ. n. 9195/1999)
Non integra gli estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell’obbligo di pagare il canone, pur se il locatore risulti a conoscenza della provenienza del pagamento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8389 del 3 agosto 1999 (Cass. civ. n. 8389/1999)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la rinuncia implicita alla indennità di avviamento contenuta in un contratto di transazione non è affetta da nullità ex art. 79 della L. n. 392 del 1978 (per stipulazione di patti contrari alla legge stessa), in quanto tale norma è volta ad evitare la elusione in via preventiva dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne una volta che i diritti medesimi siano sorti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3984 del 22 aprile 1999 (Cass. civ. n. 3984/1999)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella legge n. 61 del 1989, il conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta sospensione, a corrispondere al locatore l’indennità di occupazione, nella misura prevista dal secondo comma del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta, né offerta, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, spettantegli a norma dell’art. 34 legge n. 392 del 1978, in quanto, nell’indicato periodo di sospensione, il provvedimento di rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata corresponsione dell’indennità per perdita di avviamento, con la conseguenza che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore l’onere di corrispondere la stessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12419 del 10 dicembre 1998 (Cass. civ. n. 12419/1998)
L’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 consiste in un debito di valuta e non di valore. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato il debito per la perdita dell’avviamento come debito di valore, liquidandolo con adeguamento ai valori monetari al momento della sentenza). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12090 del 28 novembre 1998 (Cass. civ. n. 12090/1998)
Il diritto all’indennità di avviamento commerciale (art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392) presuppone un rapporto di locazione in atto, legittimante il godimento de iure dell’immobile, e perciò non spetta se il conduttore, contravvenendo all’obbligo di restituzione (art. 1591 c.c.), permane nel godimento dell’immobile dopo la scadenza del contratto, pur se rispetta la data fissata nel provvedimento di rilascio (art. 56 stessa legge). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 667 del 23 gennaio 1998 (Cass. civ. n. 667/1998)
L’indennità di avviamento commerciale, prevista dall’art. 34 della L. 27 luglio 1979, n. 392, può spettare anche nel caso di ubicazione, nei locali condotti in locazione, degli uffici direzionali di una banca – la cui attività (art. 2195, n. 4, cod. civ.) è finalizzata ad un servizio pubblico – essendo funzionali al soddisfacimento delle richieste dell’utenza, secondo l’articolazione organizzativa e le necessità operative del settore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12720 del 16 dicembre 1997 (Cass. civ. n. 12720/1997)
Il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, prevista dall’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere riconosciuto al conduttore di immobile nel quale venga esercitata congiuntamente la vendita all’ingrosso e al minuto (ancorché in violazione del divieto di cui all’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426) solo quando l’attività di vendita al minuto, con modalità che comportino contatto diretto con il pubblico, abbia carattere prevalente rispetto all’altra. (Fattispecie relativa ad attività di vendita all’ingrosso di apparecchiature farmaceutico sanitarie, nella quale i giudici di merito – con decisione annullata sul punto dalla Suprema Corte – accogliendo la domanda di indennità di avviamento avevano dato rilievo allo svolgimento anche di una attività di vendita al dettaglio di tali apparecchiature senza porsi il problema del carattere prevalente o no di quest’ultima). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1232 del 10 febbraio 1997 (Cass. civ. n. 1232/1997)
In caso di cessazione della locazione di un bene su un immobile complementare – nella specie spazio scoperto, adibito a stazionamento di un camion per la vendita di panini e bevande, situato su un’area di parcheggio per i clienti di un esercizio commerciale – non spetta al conduttore l’indennità prevista dall’art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 perché da un lato egli ha sfruttato la clientela altrui (cosiddetto avviamento parassitario); dall’altro la fattispecie rientra nell’art. 35 ultima parte della stessa legge essendo le esemplificazioni ivi indicate (immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali) suscettive di interpretazione analogica. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 810 del 27 gennaio 1997 (Cass. civ. n. 810/1997)
La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per cui sia dovuta alla cessazione del rapporto l’indennità per la perdita dell’avviamento, dall’art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (e, per il regime transito¬rio, dall’art. 69, sia nella stesura originaria che nel testo di cui al D.L. n. 832 del 1986, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 1987), secondo cui «l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità», ha efficacia innanzitutto sul piano sostanziale e, subordinando il rilascio al versamento dell’indennità, specularmente condiziona il pagamento dell’indennità al rilascio e instaura così tra le due obbligazioni un’interdipendenza che costituisce fondamento per un’eccezione alla stessa assimilabile. Infatti detta disposizione, inserendosi nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell’avviamento e non attribuisce un mero diritto di ritenzione, ma consente la protrazione dell’esercizio dell’attività economica nell’immobile – sulla base di un rapporto instaurato in forza di legge, geneticamente collegato al precedente rapporto contrattuale, da cui ripete l’essenza minimale delineata dall’art. 1571 c.c., e avente per finalità proprio la protrazione dell’uso dell’immobile – fino al momento in cui il conduttore possa utilizzare la prevista monetizzazione del valore di avviamento per assicurare un’altra adeguata collocazione all’impresa. Conseguentemente non è idonea a determinare la costituzione in mora del locatore quanto al pagamento dell’indennità di avviamento la sola richiesta di pagamento se non sussiste oggettivamente la sua mora, in conseguenza del rilascio dell’immobile o di un’offerta del conduttore di restituzione dello stesso, formulata con le modalità previste dall’art. 1216 c.c. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui, nel giudizio promosso dal locatore per la determinazione dell’indennità di avviamento, era stato riconosciuto il diritto del conduttore agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria relativamente all’indennità stessa, a seguito di proposizione da parte sua di domanda riconvenzionale in tal senso, dal giudice di merito valorizzata quale atto di costituzione in mora a prescindere dal rilascio dell’immobile o dalla relativa offerta). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10820 del 17 ottobre 1995 (Cass. civ. n. 10820/1995)
L’attività scolastica esercitata a fini di lucro e con gestione a strutture imprenditoriale integra attività commerciale rientrante nella previsione dell’art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sicché al conduttore di immobile adibito alla suddetta attività spetta alla cessazione del rapporto l’indennità di avviamento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6019 del 29 maggio 1995 (Cass. civ. n. 6019/1995)
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex artt. 34 e 35 della legge sull’equo canone compete al conduttore dell’immobile adibito ad uso non abitativo soltanto quando l’attività di vendita al minuto con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso locale (nella specie, la decisione di merito confermata dalla S.C. aveva negato il diritto del conduttore all’indennità in quanto l’attività prevalente esercitata nell’immobile era quella di progettazione di edifici e non di vendita di appartamenti). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9558 del 15 novembre 1994 (Cass. civ. n. 9558/1994)
L’attività didattica impartita nell’autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all’espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del cosiddetto foglio rosa per il discente, l’organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l’organizzazione per l’espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell’autorizzazione finale) che di per sè integrano un’attività aziendale. Consegue, pertanto, che l’autoscuola costituisce un’azienda commerciale agli effetti della applicabilità dell’art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 per l’attribuzione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, nel caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all’immobile ove essa avvenga. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3974 del 27 aprile 1994 (Cass. civ. n. 3974/1994)
L’istituto di credito che esercita la sua attività in immobile locato ha diritto, in caso di cessazione del rapporto, alla indennità di avviamento di cui all’art. 34 della L. 27 luglio 1978 n. 392 indipendentemente dal riscontro della prevalenza del servizio di sportello, perché l’attività di intermediazione nel credito, pur non essendo espressamente menzionata dall’art. 27 della citata legge n. 392, rientra, al pari delle altre attività indicate nell’art. 2195 c.c., fra quelle commerciali ed è, di per sè, finalizzata a fornire servizi al pubblico che all’uopo deve comunque necessariamente recarsi nell’immobile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3895 del 1 aprile 1993 (Cass. civ. n. 3895/1993)
La corresponsione dell’indennità di avviamento di cui all’art. 34 comma terzo della L. 27 luglio 1978, n. 392 non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l’inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto che, come è reso palese dall’art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione ed, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l’opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell’istante di procedere alla esecuzione per l’inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l’indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa è iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11470 del 20 ottobre 1992 (Cass. civ. n. 11470/1992)
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo l’indennità per la perdita dell’avviamento compete anche per la cessazione della locazione di immobili nei quali viene svolta un’attività di interesse turistico purché detta attività comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, inteso come l’insieme indiscriminato dei potenziali destinatari dei beni e servizi che caratterizzano l’attività esecitata dall’impresa, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto all’indennità in favore di un club nautico che svolge la propria attività non a fini di lucro e in favore soltanto dei propri soci. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 162 del 16 gennaio 1990 (Cass. civ. n. 162/1990)