Art. 14 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Costo base

Art. 14 - legge equo canone

 (1)Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Art. 14 - Legge Equo Canone

 (1)Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente alle locazioni abitative dall’art.14, L.09.12.1998, n.431

Massime

Ai fini della determinazione dell’equo canone degli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, la data della costruzione, in relazione alla quale, ai sensi dell’ art. 22 della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve essere stabilito il costo base dell’immobile, deve essere accertata con i criteri indicati dall’art. 14 della medesima legge, che attribuisce valore preminente al certificato di abitabilità consentendo solo in mancanza di questo il ricorso al certificato di ultimazione dei lavori presentato all’ufficio imposte o ad ogni altra prova utile, perché tale disposizione, benché contenuta in un articolo relativo all’equo canone degli immobili costruiti prima del 31 dicembre 1975 e non espressamente richiamata dal successivo articolo 22, ha carattere generale ed assolve, perciò, anche ad una funzione integrativa di quest’ultima norma. A tal fine la data di ultimazione deve ritenersi riferita anche ai lavori di rifinitura dell’appartamento, restando irrilevanti sia l’epoca di accatastamento dell’immobile, in quanto procedura svincolata dall’ultimazione dei lavori, sia la data dell’avvenuto condono edilizio della costruzione, poiché per la sanatoria delle costruzioni abusive è sufficiente la sussistenza di un fabbricato al rustico munito di copertura. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13086 del 14 luglio 2004 (Cass. Civ. 13086/2004)

Ai fini della determinazione dell’equo canone, l’ art. 14 della legge n. 392 del 1978 ancora il valore degli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 ad un costo di produzione legislativamente aggiornato al momento di entrata in vigore della legge stessa (30 luglio 1978), con conseguente esclusione di uno sfalsamento del costo stesso per il periodo 31 dicembre 1975 -30 luglio 1978. A causa di ciò l’aggiornamento del canone previsto dall’art 24 della citata legge viene ad avere cadenza annuale a partire dalla suddetta data, con conseguente scatto di aggiornamento ogni 30 luglio, anche se per la specifica locazione non è ancora decorso un anno dal suo inizio. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3802 del 15 apile 1998 (Cass. Civ. 3802/1998)

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