Art. 13 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Superficie convenzionale

Art. 13 - legge equo canone

(1)La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46 .
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell’articolo 21.

Art. 13 - Legge Equo Canone

(1)La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46 .
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell’articolo 21.

Note

(1) Il presente articolo, limitatamente alla parte relativa alle locazioni abitative, è stato abrogato dall’art.14, L.09.12.1998, n.431

Massime

Nella locazione di immobili urbani con destinazione abitativa ai sensi della legge 392 del 1978 dalla situazione fattuale contrassegnata dall’ubicazione dell’appartamento nel medesimo edificio dell’autorimessa o del posto macchina, dall’appartenenza di entrambi allo stesso proprietario e dalla loro locazione al medesimo conduttore con destinazione alle esigenze delle persone che alloggiano nell’appartamento, deriva una presunzione semplice di rapporto pertinenziale, valevole ad estendere all’autorimessa o al posto macchina le disposizioni della legge sull’equo canone ed a rendere applicabile il metodo di calcolo di cui all’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cui non è idonea di per sé ad escludere il vincolo pertinenziale la circostanza che l’autorimessa venga locata quando l’appartamento è già dotato di altro posto macchina. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 638 del 12 dicembre 2017 (Cass. Civ. 638/2017)

In tema di determinazione dell’equo canone, l’addendo costituito da dieci per cento della superficie condominiale a verde, nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 13, lettera f), della legge n. 392 del 1978 ha la preminente finalità d’incentivare la destinazione a verde delle superfici condominiali per una valorizzazione del complesso condominiale dal punto di vista estetico ed ambientale. Nella nozione di superficie a verde non rientrano soltanto le aree arricchite da piante e fiori, ma anche il semplice prato, poichè questo realizza pur sempre quel minimo di godimento estetico, di piu` serena vivibilità dell’abitazione e di riservatezza che il legislatore ha inteso valorizzare, mentre non possono esservi ricomprese superfici scoperte, mantenute allo stato naturale, atteso che queste sviliscono, più che esaltare, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12568 del 12 novembre 1999 (Cass. Civ. 12568/1999)

La terrazza di copertura dell’intero edificio e di indifferenziato u comune da parte di tutti gli occupanti dello stabile non può essere calcolata nella superficie convenzionale ai fini della determinazione dell’equo canone, in base ai criteri previsti dall’art. 13 lett. d) ed e) della legge 1978 n. 392 (cosiddetta legge sull’equo canone), posto che i criteri indicati in dette lettere presuppongono in via strutturale e funzionale (per balconi, terrazze, cantine e simili di cui alla lettera d) e comunque per espressa previsione legislativa (per la superficie scoperta di pertinenza dell’immobile locato, di cui alla lett. e) il godimento esclusivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5394 del 2 giugno 1998 (Cass. Civ. 5394/1998)

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