Articolo 6 – Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli

Articolo 6 - legge sul divorzio

(1)1. L’obbligo, ai sensi degli articoli  315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. (2)
2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. (3)
[3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.] (4)
[4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.] (4)
[5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.] (4)
6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale. (5)
[8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all’affidamento familiare di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.] (4)
[9. Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l’audizione dei figli minori.] (4)
[10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.] (4)
[11. Nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.] (4)
[12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.] (4)

Articolo 6 - Legge sul divorzio

(1)1. L’obbligo, ai sensi degli articoli  315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. (2)
2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. (3)
[3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.] (4)
[4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.] (4)
[5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.] (4)
6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale. (5)
[8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all’affidamento familiare di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.] (4)
[9. Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l’audizione dei figli minori.] (4)
[10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.] (4)
[11. Nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.] (4)
[12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.] (4)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 11 L. 06.03.1987, n. 74
(2) Le parole “147 e 148” del presente comma sono state sostituite dalle seguenti “315-bis e 316-bis” dall’art. 98 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 98 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 98 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154
(5) La parola “potestà” del presente comma è stata sostituita dalle seguenti “responsabilità genitoriale” dall’art. 98 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014.

Massime

Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Cassazione civile, Sez. VI-I, sentenza n. 19299 del 16 settembre 2020 (Cass. civ. n. 19299/2020)

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l’autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un’espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all’annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l’attribuzione, l’esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4 del 2009. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 28329 del 5 novembre 2019 (Cass. civ. n. 28329/2019)

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall’art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. Cassazione civile, Sez. VI-I, sentenza n. 3015 del 5 novembre 2018 (Cass. civ. n. 3015/2018)

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, immediatamente trascritto, sia in ipotesi di separazione dei coniugi che di divorzio, è opponibile al terzo successivo acquirente del bene, atteggiandosi a vincolo di destinazione, estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’interesse superiore dei figli a conservare il proprio “habitat” domestico. Ne deriva che il diritto di abitazione non può ritenersi venuto meno per effetto della morte del coniuge, trattandosi di diritto di godimento “sui generis”, suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell’accertamento delle circostanze di cui all’art. 337-sexies c.c., legittimanti una sua revoca giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di rilascio della casa familiare, avanzata nei confronti del coniuge assegnatario da un terzo, il quale, avendo acquistato l’intero immobile dopo il provvedimento di assegnazione, sosteneva il travolgimento di quest’ultimo in virtù del sopravvenuto decesso dell’altro coniuge, suo dante causa). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018 (Cass. civ. n. 772/2018)

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15367 del 22 luglio 2015 (Cass. civ. n. 15367/2015)

La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18538 del 2 agosto 2013 (Cass. civ. n. 18538/2013)

In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev’essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3905 del 17 febbraio 2011 (Cass. civ. n. 3905/2011)

In tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21087 del 3 novembre 2004 (Cass. civ. n. 21087/2004)

Nella materia dell’affidamento di figli minori, in cui il giudice della separazione e del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale dell’interesse della prole, la circostanza che uno dei genitori risieda all’estero non limita di per sè l’affidamento del figlio a questi ma comporta una più complessa e delicata indagine circa l’interesse del minore, stante l’inevitabile compressione dei rapporti che il genitore non affidatario dovrà subire e le difficoltà che al medesimo deriveranno nell’espletamento del suo diritto-dovere di concorrere all’istruzione ed all’educazione del figlio

Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto-dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, ha quale misura e limite l’attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando la continuazione dei rapporti genitore-figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, in un caso di genitore non affidatario residente all’estero, aveva disposto che le visite di questi al minore, per evitare il nocumento derivatogli in passato dai continui trasferimenti, si svolgessero in Italia e che il minore potesse espatriare solo col consenso della madre affidataria). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6312 del 22 giugno 1999 (Cass. civ. n. 6312/1999)

In tema di provvedimenti relativi alla prole, conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa — a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche — costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 317 del 15 gennaio 1998 (Cass. civ. n. 317/1998)

La ratio legis ed il tenore letterale della norma di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987 (a mente del quale il tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede in ordine alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa e, ove lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può disporne l’affidamento congiunto o alternato) sono tali da lasciar intendere che la questione dell’affidamento della prole ivi disciplinata è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata (secondo il parametro normativo di riferimento costituito dall’interesse del minore), esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Nella specie, la corte territoriale, nel motivare il rigetto della richiesta di affidamento alternato avanzata dal padre della minore, aveva evidenziato: 1) che la madre, non essendo impegnata in attività lavorativa esterna, era in condizioni di seguire più assiduamente la figlia rispetto al padre, impiegato di banca e, perciò, assente da casa per gran parte della giornata e non in condizione di offrire alla figlia eguale assistenza; 2) che, per il passato, la stessa madre aveva già adeguatamente provveduto alle esigenze materiali e morali del minore; 3) che le modalità di frequentazione stabilite con riguardo al genitore non affidatario consentivano di valorizzare altrettanto adeguatamente la figura paterna. La S.C., nell’enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato l’impugnata decisione). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10791 del 4 novembre 1997 (Cass. civ. n. 10791/1997)

In tema di divorzio, l’obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell’altro ex coniuge, il mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l’affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto-dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi. Ne deriva che il pagamento dell’assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario; mentre è ammissibile una riduzione proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11138 del 13 dicembre 1996 (Cass. civ. n. 11138/1996)

La determinazione compiuta dal giudice della separazione in ordine all’assegno di mantenimento dovuto per il figlio non è vincolante per il giudice del divorzio che può rivedere la relativa statuizione, in relazione alle possibilità economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio medesimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 505 del 23 gennaio 1996 (Cass. civ. n. 505/1996)

In tema di assegno di mantenimento per i figli e con riguardo al disposto dell’art. 6, undicesimo comma, dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) che impone obbligatoriamente l’adeguamento automatico di detto assegno, la circostanza che il reddito dell’obbligato consista in una retribuzione periodica la quale, a causa della sua disciplina normativa, aumenti nel tempo in misura inferiore a quella corrispondente agli indici di svalutazione monetaria, ai quali sia stato invece commisurato l’adeguamento dell’assegno, non costituisce presupposto per escludere detto adeguamento, potendo solo concretare nel tempo, eventualmente, elemento idoneo a determinare la sopravvenienza di un giustificato motivo di revisione dell’assegno. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13039 del 21 dicembre 1995 (Cass. civ. n. 13039/1995)

L’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall’art. 2 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile analogicamente alla separazione personale dei coniugi, nel disporre che «ove il tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento congiunto o alternato» assegna al giudice del merito un potere discrezionale il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione in difetto di specifiche istanze delle parti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12775 del 13 dicembre 1995 (Cass. civ. n. 12775/1995)

Ai fini della determinazione dell’assegno dovuto ai figli minori o comunque non ancora autosufficienti, ancorché maggiorenni, la valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, deve essere effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 706 del 21 gennaio 1995 (Cass. civ. n. 706/1995)

In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui l’assegno di mantenimento dei figli minori a favore dell’ex coniuge affidatario sia determinato in una somma fissa mensile, deve ritenersi, in mancanza di diverse disposizioni, che detta somma costituisca, non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall’affidatario per il mantenimento della prole nel mese corrispondente, sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di carattere generale) della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo del versamento dell’assegno per il tempo in cui i figli, secondo le modalità di visita fissate in sentenza, si trovino presso di lui, per il solo fatto che in detto periodo egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9047 del 3 novembre 1994 (Cass. civ. n. 9047/1994)

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio di riferimento è dettato dall’art. 148, comma 1, c.c., secondo il quale i coniugi devono adempiere l’obbligazione «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell’assegno, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a questo esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6215 del 28 giugno 1994 (Cass. civ. n. 6215/1994)

La sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo (importanza temperata per effetto della modifica apportata all’art. 4, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dall’art. 8, L. 6 marzo 1987, n. 74, a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere anche l’assegno divorzile dal momento della domanda), è irrilevante rispetto all’obbligo di mantenere i figli, con la conseguenza che la decorrenza dell’assegno in favore di questi ultimi va fatta risalire alla data della domanda, ovvero alla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se successivi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3050 del 29 marzo 1994 (Cass. civ. n. 3050/1994)

Il giudice del divorzio, nel provvedere sull’affidamento dei figli minori, deve valutare la situazione in atto, al fine di adottare le scelte più idonee ad assicurare l’interesse dei minori stessi, garantendone la formazione della personalità ed il regolare sviluppo psico-fisico, mentre non resta vincolato alle decisioni ed agli apprezzamenti in proposito a suo tempo effettuati dal giudice della separazione, vertendosi in tema di statuizioni modificabili in relazione ai fatti sopravvenuti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1466 del 11 febbraio 1988 (Cass. civ. n. 1466/1988)

Il provvedimento del giudice del divorzio, in ordine all’affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, per il caso in cui sia accertata l’inidoneità dell’altro coniuge a prenderne cura, e non ricorrano motivi ostativi all’affidamento medesimo, non abbisogna di una specifica e particolare motivazione, circa l’esclusione di un ricorso a terze persone o di un collocamento presso istituti, trattandosi di ipotesi eccezionali rispetto al criterio normale della scelta dell’uno o dell’altro dei genitori. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1024 del 18 febbraio 1982 (Cass. civ. n. 1024/1982)

Nell’ipotesi di separazione tra i coniugi o di divorzio, anche il coniuge non affidatario ha il dovere di vigilare e collaborare allo sviluppo fisico e psichico del figlio; ne consegue che il giudice, pur avendo in materia un potere discrezionale, non può dare disposizioni che, rendendo estremamente difficili gli incontri fra genitore e figlio, impediscano in concreto l’esercizio di tale diritto-dovere, salvo che non si versi nell’ipotesi di pregiudizio per l’educazione della prole, per la quale la legge appresta opportuni rimedi, e sempre che l’azione del genitore non affidatario non vanifichi del tutto la preferenza accordata dal giudice all’altro coniuge, in considerazione della maggiore idoneità di quest’ultimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 259 del 20 gennaio 1978 (Cass. civ. n. 259/1978)

Istituti giuridici

Novità giuridiche