L’art 2 della legge 1 dicembre 1970 n 898, il quale disciplina la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 2,3, 7, 10, 29, 31 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24494 del 17 novembre 2006 (Cass. civ. n. 24494/2006)
In tema di divorzio, l’assistenza prestata con visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure non comporta, di per sé, la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi (art. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), la quale va intesa, per l’aspetto spirituale, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, per l’aspetto materiale, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le visite giornaliere fossero dettate esclusivamente da motivi umanitari). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11722 del 26 novembre 1993 (Cass. civ. n. 11722/1993)