Articolo 12 quinquies – Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

Applicabilità delle disposizioni della presente legge

Articolo 12 quinquies - legge sul divorzio

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 12 quinquies - Legge sul divorzio

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 18 L. 06.03.1987, n. 74.

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