Art. 90 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 90 - legge cambiaria

L’opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 90 - Legge Cambiaria

L’opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

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