La soppressione nella cambiale della parte contenente la firma di emittenza implica che il portatore non può esperire l’azione causale nei confronti del girante, atteso che tale manomissione fisica del titolo, pur non privandolo di valore cartolare, in quanto riconducibile nell’ambito delle alterazioni disciplinate dall’art. 88 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, preclude al debitore “ex causa” l’azione cambiaria contro l’emittente, fino a che il titolo medesimo non venga ricostruito nel testo originario, e, quindi, determina la situazione ostativa all’esercizio di detta azione causale contemplata dall’art. 66 del citato decreto. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 3200 del 15 maggio 1986 (Cass. Civ. 3200/2006)