Art. 88 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 88 - legge cambiaria

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

Art. 88 - Legge Cambiaria

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

Massime

La soppressione nella cambiale della parte contenente la firma di emittenza implica che il portatore non può esperire l’azione causale nei confronti del girante, atteso che tale manomissione fisica del titolo, pur non privandolo di valore cartolare, in quanto riconducibile nell’ambito delle alterazioni disciplinate dall’art. 88 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, preclude al debitore “ex causa” l’azione cambiaria contro l’emittente, fino a che il titolo medesimo non venga ricostruito nel testo originario, e, quindi, determina la situazione ostativa all’esercizio di detta azione causale contemplata dall’art. 66 del citato decreto. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 3200 del 15 maggio 1986 (Cass. Civ. 3200/2006)

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