Art. 87 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 87 - legge cambiaria

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al Portatore legittimo della copia.
In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l’originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.
Se l’originale, dopo l’ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola “da qui la girata non vale che sulla copia” od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull’originale è nulla.

Art. 87 - Legge Cambiaria

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al Portatore legittimo della copia.
In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l’originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.
Se l’originale, dopo l’ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola “da qui la girata non vale che sulla copia” od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull’originale è nulla.

Istituti giuridici

Novità giuridiche