Art. 74 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 74 - legge cambiaria

Il traente, il girante o l’avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
L’interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l’accettante.
L’interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all’intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 74 - Legge Cambiaria

Il traente, il girante o l’avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
L’interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l’accettante.
L’interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all’intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

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