Il traente, il girante o l’avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
L’interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l’accettante.
L’interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all’intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.