Art. 73 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 73 - legge cambiaria

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
L’originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.

Art. 73 - Legge Cambiaria

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
L’originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.

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