A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l’obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell’accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume latta anteriormente alla dichiarazione.