L’obbligazione di garanzia dell’avallante, avente carattere accessorio e dipendente, (art.. 37, comma primo, legge cambiaria), è anche una obbligazione cambiaria di natura cautelare, come tale autonoma rispetto alle altre obbligazioni cambiarie ed anche a quella dello avallato, con la conseguenza che gli effetti dell’accessorietà non operano nei limiti in cui è sancita l’autonomia della obbligazione stessa, quali risultano dall’art.. 37, comma secondo, legge cambiaria, secondo il quale l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. Ne deriva che, avendo la norma inteso far riferimento alle cause d’invalidità, diverse dalla mancanza dei requisiti di forma di cui all’art.. 2 legge cambiaria, indicate nell’art.. 7 della legge, queste pertanto non possono essere opposte dall’avallante al portatore della cambiale, ma al di là di tale limite si riespande l’ampiezza e si producono gli effetti dell’accessorietà, con la conseguenza che, poiché l’obbligazione di garanzia non può esistere se non esiste l’obbligazione garantita o se questa sia stata estinta, l’avallante può opporre al portatore ogni altra eccezione, diversa da quella ex art.. 7 legge cambiaria, concernente l’esistenza dell’obbligazione dell’avallato, così come potrebbe proporla l’avallato medesimo. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 1992 del 26 marzo 1984 (Cass. Civ. 1992/1984)