Art. 68 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 68 - legge cambiaria

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l’assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 68 - Legge Cambiaria

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l’assistenza di testimoni per levare protesto.

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