Art. 63 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 63 - legge cambiaria

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59.
La cambiale emessa all’estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.
Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l’atto dal quale risulta il mandato.

Art. 63 - Legge Cambiaria

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59.
La cambiale emessa all’estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.
Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l’atto dal quale risulta il mandato.

Massime

In tema di esecuzione forzata promossa in forza di titolo cambiario o di assegno, l’obbligo della trascrizione del titolo di credito, derivante dalle precise indicazioni degli artt. 480, secondo comma, cod. proc. civ., 63, terzo comma, R.D. n. 1669 del 1993, e 55, terzo comma, R.D. n. 1736 del 1933 non consente equipollenti. Ne consegue che esso non può ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il precetto possa averne avuto altrimenti, ancorché in conseguenza della notificazione di un precedente precetto. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 5168 del 9 marzo 2005 (Cass. Civ. 5168/2005)

Il regime positivo dell’istituto della liquidazione coattiva dei contratti di borsa di cui all’art. 44 e 45 della legge n. 272 del 1913 è tale da escludere, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad ogni vizio che, con l’opposizione al certificato di credito rilasciato (per effetto della liquidazione coatta delle operazioni) dal Comitato degli agenti di cambio alla parte adempiente, l’altra parte faccia valere secondo il rimedio processuale consentitole dagli artt. 63 – 65 del R.D. 1669 del 1933, essendo tale rimedio assoggettato al regime delle opposizioni, rispettivamente, all’esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. La giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa neanche nella ipotesi in cui, con l’opposizione, sia dedotta la nullità del certificato di credito per carenza dei requisiti formali essenziali, per mancanza dei presupposti formali della liquidazione coattiva, ovvero per vizi stessi della procedura di liquidazione, a nulla rilevando che detto certificato sia rilasciato da un organo amministrativo ed abbia natura di atto amministrativo. Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite sentenza n. 5295 del 28 maggio 1998 (Cass. Civ. 5295/1998)

La disciplina delle cambiali emesse all’estero non prevede distinzioni con riguardo alla circostanza che lo stato estero abbia o meno ratificato le convenzioni di Ginevra in materia, perchè il legislatore italiano, nel R.D. n. 1669 del 1933 non si è avvalso della facoltà di formulare la riserva prevista dall’art. 10 della “Convenzione destinata a regolare alcuni conflitti di legge in materia di cambiali e vaglia cambiari”, circa le obbligazioni cambiarie assunte fuori del territorio di una delle altre parti contraenti la convenzione. Ne deriva che, in forza dell’art. 63, secondo comma, R.D. n. 1669 del 1933, compete al giudice italiano, e non a quello straniero, la verifica dei requisiti per l’esecutività in Italia della cambiale straniera, anche con riguardo all’efficacia esecutiva del titolo secondo le norme sostanziali dell’ordinamento straniero. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 2894 del 10 marzo 1993 (Cass. Civ. 2894/1993)

Ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ., la trascrizione integrale del titolo esecutivo costituisce requisito di validità del precetto solo nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge. pertanto, poichè l’art. 63 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità di questo precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 5531 del 10 settembre 1986 (Cass. Civ. 5531/1993)

Dal confronto fra il secondo comma dell’art.. 480 cod. proc. civ. – secondo il quale il precetto deve contenere, tra l’altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell’ufficiale giudiziario dell’esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale – ed il terzo comma dell’art.. 63 del R.D. 14 dicembre 1933 n.. 1669 – secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta – si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l’indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell’ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. Questo principio di diritto è applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell’art.. 55, terzo comma, del R.D. 21 dicembre 1933 n.. 1736, sull’assegno identica a quella dell’art.. 63, terzo comma, del R.D. 14 dicembre 1933 n.. 1669, relativo alla cambiale. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 2895 del 9 maggio 1985 (Cass. Civ. 2895/1985)

Istituti giuridici

Novità giuridiche