Art. 62 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 62 - legge cambiaria

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l’azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 62 - Legge Cambiaria

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l’azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Massime

Il rapporto fra coavallanti è regolato dalla legge cambiaria unicamente dall’art. 62, il quale, con una disposizione di carattere generale, stabilisce che il rapporto fra obbligati di pari grado – tra cui sono da includere i coavallanti – non è regolato dalle norme disciplinanti l’azione cambiaria, bensì da quelle sulle obbligazioni solidali, qualora le parti, nell’esercizio dei loro poteri dispositivi, non abbiano contrattualmente disposto in modo diverso: conseguentemente l’obbligazione del coavallante non è sottoposta alla prescrizione triennale, bensì alla prescrizione ordinaria decennale. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 1611 del 11 marzo 1980 (Cass. Civ. 1611/1980)

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