Art. 57 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 57 - legge cambiaria

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quella dei giranti susseguenti.

Art. 57 - Legge Cambiaria

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quella dei giranti susseguenti.

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