Art. 53 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 53 - legge cambiaria

Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola “senza spese”, “senza protesto”, od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 53 - Legge Cambiaria

Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola “senza spese”, “senza protesto”, od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

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