Art. 52 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 52 - legge cambiaria

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola “senza spese”. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l’avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede.
Chi è tenuto a dare l’avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.
Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l’avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 52 - Legge Cambiaria

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola “senza spese”. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l’avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede.
Chi è tenuto a dare l’avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.
Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l’avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Massime

In tema di cambiale, l’omesso inoltro dell’avviso di mancato pagamento, previsto a carico del portatore dall’art. 52 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, non comporta la decadenza di tale soggetto dall’azione nei confronti del traente o del girante, bensì solo una sua responsabilità per i danni che dall’omissione siano effettivamente derivati. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 28749 del 3 dicembre 2008 (Cass. Civ. 28749/2008)

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