Art. 5 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 5 - legge cambiaria

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d’interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d’interessi si ha per non scritta.
Il tasso d’interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

Art. 5 - Legge Cambiaria

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d’interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d’interessi si ha per non scritta.
Il tasso d’interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

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