Art. 48 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 48 - legge cambiaria

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall’articolo 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel Regno l’autorità competente a ricevere il deposito e l’Istituto di emissione.

Art. 48 - Legge Cambiaria

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall’articolo 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel Regno l’autorità competente a ricevere il deposito e l’Istituto di emissione.

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