Art. 41 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 41 - legge cambiaria

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l’ultimo del mese.
Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l’ultimo giorno del mese.
Con le espressioni “otto giorni” o “quindici giorni” s’intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con la espressione “mezzo mese” si intende il termine di 15 giorni.

Art. 41 - Legge Cambiaria

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l’ultimo del mese.
Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l’ultimo giorno del mese.
Con le espressioni “otto giorni” o “quindici giorni” s’intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con la espressione “mezzo mese” si intende il termine di 15 giorni.

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