Con l’accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.
In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l’accettante un’azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.