Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento della accettazione. In mancanza di tale indicazione si reputa che l’accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell’accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.