Art. 30 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 30 - legge cambiaria

L’accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola “accettato”, “visto” o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario ; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale . La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista. (1)
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l’accettazione entro un termine stabilito, l’accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile. 

Art. 30 - Legge Cambiaria

L’accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola “accettato”, “visto” o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario ; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale . La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista. (1)
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l’accettazione entro un termine stabilito, l’accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile. 

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 45, L. 12.12.2002, n. 273, con decorrenza dal 29.12.2002.

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