Art. 29 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 29 - legge cambiaria

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima.
Gli interessati non possono prevalersi dell’inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l’accettazione.

Art. 29 - Legge Cambiaria

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima.
Gli interessati non possono prevalersi dell’inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l’accettazione.

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