Art. 26 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 26 - legge cambiaria

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

Art. 26 - Legge Cambiaria

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

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