Art. 25 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 25 - legge cambiaria

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato, ancorché anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

Art. 25 - Legge Cambiaria

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato, ancorché anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

Massime

La cessione della cambiale, quale atto idoneo a trasmettere al cessionario la titolarità e quindi la legittimazione all’esercizio del credito, salvo restando il suo assoggettamento alle eccezioni opponibili al cedente, può derivare, ai sensi dell’art. 25 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, oltre che dalla girata posteriore al protesto per mancato pagamento, o dopo spirato il termine per levarlo, anche da un accordo per atto separato, che si perfeziona con il semplice consenso, e rispetto al quale la consegna del titolo configura mero obbligo ad esso conseguente. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 404 del 22 gennaio 1986 (Cass. Civ. 404/1986)

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