Art. 22 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 22 - legge cambiaria

Se alla girata è apposta la clausola “valuta per incasso”, “per incasso”, “per procura” od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 22 - Legge Cambiaria

Se alla girata è apposta la clausola “valuta per incasso”, “per incasso”, “per procura” od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

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