Art. 21 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 21 - legge cambiaria

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 21 - Legge Cambiaria

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Massime

L’art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l’astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest’ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell’onere della prova della sussistenza del credito. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 6275 del 30 marzo 2004 (Cass. Civ. 6275/2004)

Il disposto dell’art. 21 della legge cambiaria e dell’art. 1993 comma secondo, cod. civ., va inteso nel senso che, ai fini dell’opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la collusione fra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l’intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe avuto. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 8590 del 22 giugno 2001 (Cass. Civ. 8590/2001)

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