Art. 2 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 2 - legge cambiaria

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s’intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l’accettazione ed il pagamento.

Art. 2 - Legge Cambiaria

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s’intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l’accettazione ed il pagamento.

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