Art. 17 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 17 - legge cambiaria

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento).
Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull’allungamento.

Art. 17 - Legge Cambiaria

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento).
Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull’allungamento.

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