Art. 15 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 15 - legge cambiaria

La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole “non all’ordine” o una espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 15 - Legge Cambiaria

La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole “non all’ordine” o una espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Massime

Nella girata cambiaria di ritorno, effettuata dal giratario in favore del primo prenditore-girante, essendo il titolo presentato per l’incasso, deve escludersi che il giratario di ritorno abbia azione di regresso nei confronti di colui che nei suoi confronti è non solo unico girante ma anche giratario, cumulando, rispetto a tale azione, la qualità di legittimato attivo e passivo, con conseguente estinzione per confusione delle reciproche obbligazioni cambiarie ed inoperatività del regime delle eccezioni opponibili. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui vi siano girate intermedie, nel senso che ogni qual volta il rapporto di garanzia derivante dalla girata intermedia non interferisca nella rilevanza del rapporto tra i protagonisti della girata di ritorno, esso non impedisce, in relazione a quest’ultimo e nei limiti di esso, il consolidamento dell’effetto estintivo. Corte di Cassazione Civile, Sez. III sentenza n. 9685 del 3 maggio 2011 (Cass. Civ. 9685/2011)

In ipotesi di girata cambiaria cosiddetta di ritorno (artt. 15 e 102 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669), fatta dal giratario in favore del primo prenditore-girante, senza che vi siano girate intermedie, né girate successive, essendo il titolo presentato per l’incasso, deve escludersi che detto giratario di ritorno abbia azione di regresso, nei confronti di colui che nei suoi confronti e` unico girante ma anche giratario, cumulando egli, rispetto a tale azione, le qualità di legittimato attivo e di legittimato passivo con la conseguente estinzione per confusione delle reciproche obbligazioni cambiarie (ed inoperatività del regime delle eccezioni opponibili) e, pertanto, deve negarsi che lo stesso subisca un pregiudizio a causa della mancata levata del protesto da parte della banca incaricata dell’incasso. Corte di Cassazione Civile, Sez. I sentenza n. 4666 del 15 luglio 1988 (Cass. Civ. 4666/1988)

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