Art. 14 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 14 - legge cambiaria

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo 3 anni dal giorno dell’emissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.

Art. 14 - Legge Cambiaria

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo 3 anni dal giorno dell’emissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.

Massime

L’emittente di una cambiale, cui sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, ove eccepisca la violazione della convenzione di riempimento deve fornire la prova sia del contenuto della convenzione che della sua violazione per il modo in cui il riempimento è stato effettuato. Nell’ipotesi in cui, offerta la prova dell’esistenza di un accordo limitativo della facoltà di riempimento del titolo ad una certa somma, si voglia escludere che anche questa sia dovuta, deve darsi la prova che neppure un tale credito fosse mai sorto o che esso fosse stato successivamente pagato (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui, provata la violazione della convenzione di riempimento, era stata integralmente rigettata la domanda di pagamento senza accertare se il credito era venuto a esistenza e per quale ammontare). Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 10405 del 18 luglio 2002 (Cass. Civ. 10405/2002)

A norma dell’art. 14 della legge cambiaria, l’emissione di un titolo, oggettivamente cambiario, in bianco, accompagnato da un accordo diretto a riempirne le lacune, è lecita e valida e validamente il portatore può esercitare il potere di riempimento, facendo acquisire al titolo medesimo il valore di cambiale. Pertanto, la contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale, ma soltanto l’opponibilità della violazione del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando sull’emittente l’onere di provare l’eventuale violazione dell’accordo di riempimento. Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 10007 del 14 novembre 1996 (Cass. Civ. 10007/1996)

A norma dell’art. 14 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, l’emissione di una cambiale (o di un vaglia cambiario) in bianco, accompagnata da un accordo diretto a riempire le lacune, è lecita e valida, ma se le lacune non sono automaticamente colmate in base alle previsioni contenute nei commi secondo e seguenti dell’art. 2 della citata legge, o se il portatore non provvede a riempire il titolo, questo non vale come cambiale; la contrarietà del riempimento agli accordi, invece, non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale da parte del titolo, ma soltanto l’opponibilità della violazione del patto di riempimento al solo portatore di mala fede. Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 958 del 30 gennaio 1992 (Cass. Civ. 958/1992)

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