Le disposizioni dell’art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.
Il termine di 3 anni previsto nell’articolo 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo.