Art. 103 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 103 - legge cambiaria

L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto, la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.

Art. 103 - Legge Cambiaria

L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto, la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.

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