In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata;
la scadenza;
il pagamento;
l’azione cambiaria, il regresso per mancato pagamento ed il protesto;
il pagamento per intervento;
le copie;
le alterazioni;
la prescrizione;
i giorni festivi il computo dei termini e l’inammissibilità dei giorni di rispetto.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concementi la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la differenza nell’indicazione della somma, gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’art. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri e la cambiale in bianco.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo; se l’avallo nel caso previsto dall’art. 36, ultimo comma, non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’ammortamento e quelle dell’art. 99.