Art. 101 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 101 - legge cambiaria

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell’emittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell’emittente.

Art. 101 - Legge Cambiaria

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell’emittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell’emittente.

Massime

L’indicazione della data di emissione integra un requisito essenziale del vaglia cambiario (artt 100 e 101 del rd 14 dicembre 1933 n 1669), la cui mancanza, pertanto, osta a che il portatore del documento sia titolare di un credito cartolare (nella specie, al fine dell’ammissione al passivo del fallimento dell’emittente). Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 1211 del 2 marzo 1981 (Cass. Civ. 1211/1981)

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