Art. 100 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 100 - legge cambiaria

Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) l’indicazione della scadenza;
4) l’indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
6) l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente);
7 bis) l’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente.(1)
Il vaglia cambiario può anche denominarsi “pagherò cambiario” o “cambiale”.

Art. 100 - Legge Cambiaria

Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) l’indicazione della scadenza;
4) l’indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
6) l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente);
7 bis) l’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente.(1)
Il vaglia cambiario può anche denominarsi “pagherò cambiario” o “cambiale”.

Note

(1) Il presente numero è stato aggiunto dall’art. 45, L. 12.12.2002, n. 273, con decorrenza dal 29.12.2002.

Massime

Nel caso in cui una cambiale sia stata emessa a garanzia di un obbligo, anche extracartolare, a favore del primo prenditore del titolo, tale funzione di garanzia, ancorchè risultante dal titolo, non priva la cambiale dell’efficacia esecutiva, che le deriva dalla presenza degli elementi essenziali previsti dagli articoli 1 e 100 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, per degradarla a semplice chirografo ricognitivo di debito, neppure quando sia garantito un debito futuro e il titolo sia emesso in bianco in alcune sue parti, in modo da essere adattata all’obbligazione del garante quale emergerà, nei suoi dati quantitativi e temporali, alla scadenza. Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 10945 del 20 dicembre 1994 (Cass. Civ. 10945/1994)

L’indicazione della data di emissione integra un requisito essenziale del vaglia cambiario (artt 100 e 101 del rd 14 dicembre 1933 n 1669), la cui mancanza, pertanto, osta a che il portatore del documento sia titolare di un credito cartolare (nella specie, al fine dell’ammissione al passivo del fallimento dell’emittente). Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 1211 del 2 marzo 1981 (Cass. Civ. 1211/1981)

Agli effetti della completezza di un vaglia cambiario, devonsi ritenere sussistenti i requisiti di cui all’art 100 del rd 14 dicembre 1933 n 1669 anche quando il completamento dell’effetto cambiario – consegnato dall’emittente solamente firmato – sia stato effettuato dal prenditore, ove ciò avvenga secondo le modalità concordate nel cosiddetto accordo di riempimento. Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 839 del 10 febbraio 1981 (Cass. Civ. 839/1981)

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