Art. 5 – Legge Bassanini Bis

(L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali

Art. 5 - legge bassanini bis

[1. Il comma 2bis dell’articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2 bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge”.](1)
[2. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
“2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;”.](1)
[3. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
“2 bis) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”.](1)
[4. All’articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.](1)
[5. Al comma 2, lettera b), dell’articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “i piani territoriali ed urbanistici, ” sono aggiunte le seguenti: “i piani particolareggiati ed i piani di recupero, “.](1)
[6. La lettera c) del comma 2 dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.](1)
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: “qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore” devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

Art. 5 - Legge Bassanini Bis

[1. Il comma 2bis dell’articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2 bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge”.](1)
[2. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
“2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;”.](1)
[3. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
“2 bis) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”.](1)
[4. All’articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.](1)
[5. Al comma 2, lettera b), dell’articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “i piani territoriali ed urbanistici, ” sono aggiunte le seguenti: “i piani particolareggiati ed i piani di recupero, “.](1)
[6. La lettera c) del comma 2 dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.](1)
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: “qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore” devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

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